1. Interpretazione
1.1 Definizioni Nei Termini e Condizioni (che fanno parte del Contratto), a meno che venga non indicato diversamente dal contesto: “Contratto” indica i Termini e Condizioni e qualsiasi documento indicato nei Termini e Condizioni, compresi l’Ordine e la Specifica; “Utente Autorizzato” indica qualsiasi dipendente o agente del Cliente autorizzato dal Cliente a utilizzare i Servizi; “Richieste di risarcimento” ha il significato attribuitogli alla clausola 8.1; “Data di inizio” indica la data di inizio specificata nell’Ordine; “Dati del Cliente” indica tutti i dati o le informazioni raccolte, archiviate, registrate, trasmesse o altrimenti trattate dalla Piattaforma come risultato o in relazione all’utilizzo dei Servizi da parte del Cliente; “Normativa sulla protezione dei dati” indica il Regolamento generale sulla protezione dei dati (Regolamento (UE) 2016/679) e qualsiasi altra legislazione applicabile in materia di protezione dei dati, comprese le leggi irlandesi sulla protezione dei dati emanate dal 1988 al 2018 e i termini “dati personali”, “titolare del trattamento”, “responsabile del trattamento” e “violazione dei dati personali” hanno il significato loro attribuito nella normativa sulla protezione dei dati; “Documentazione” indica il/i manuale/i, le specifiche e gli altri documenti associati ai Servizi resi disponibili da CreditLogic al Cliente ai sensi del Contratto, sia in formato cartaceo, magnetico, elettronico, video o in qualsiasi altro formato; “Corrispettivi” indica tutti i corrispettivi dovuti dal Cliente a CreditLogic ai sensi del Contratto, come indicato nell’Ordine; “Diritti di Proprietà Intellettuale” indica tutti i diritti di proprietà intellettuale e/o industriale, compresi brevetti, marchi, denominazioni commerciali, diritti d’autore (compresi i diritti sui software informatici), nomi di dominio, marchi di servizio, modelli di utilità, diritti topografici, diritti di design e segreti commerciali, e tutti i diritti o le forme di protezione di natura simile o aventi effetti equivalenti o simili a uno qualsiasi di essi che possano esistere in qualsiasi parte del mondo, indipendentemente dal fatto che uno qualsiasi di essi sia registrato o meno e comprese le richieste (o i diritti di richiedere) di registrazione di uno qualsiasi di essi; “Perdite” ha il significato attribuitogli alla clausola 8.1; “Ordine” indica l’ordine dei Servizi completato dal Cliente sul sito web di CreditLogic; “Piattaforma” indica la piattaforma di CreditLogic per la concessione del mutuo, come descritta nella Specifica; “Sospensione del Servizio” ha il significato attribuitogli alla clausola 2.6; “Servizi” indica i servizi che consentono al Cliente di utilizzare la Piattaforma come soluzione in hosting, come descritto nella Specifica; “Specifica” indica la descrizione dei Servizi disponibile all’indirizzo [insert webpage url], che può essere aggiornato da CreditLogic di volta in volta; “Durata” indica la durata del Contratto, come indicato nella clausola 10.1; “Virus” indica qualsiasi oggetto o dispositivo (compreso qualsiasi software, codice, file o programma) in grado di: impedire, compromettere o comunque pregiudicare il funzionamento di qualsiasi software, hardware o rete informatica, di qualsiasi servizio, apparecchiatura o rete di telecomunicazione o di qualsiasi altro servizio o dispositivo, compresa l’affidabilità di qualsiasi programma o dato (sia tramite la riorganizzazione, alterazione o cancellazione del programma o dei dati in tutto o in parte o in altro modo); o pregiudicare l’esperienza dell’utente, compresi programmi worm, cavalli di Troia, virus e altri oggetti o dispositivi simili. 1.2 Nel Contratto, a meno che il contesto non richieda diversamente: (a) Le parole al singolare includono il plurale e viceversa e le parole che si riferiscono a persone includono imprese o società. (b) Qualsiasi riferimento a una sezione, a una clausola, a un paragrafo o a un comma si intende come un riferimento a una sezione, a una clausola, a un paragrafo o a un comma (a seconda dei casi) del Contratto e qualsiasi riferimento a una clausola o a un paragrafo sarà un riferimento alla clausola o al paragrafo in cui è contenuto, a meno che dal contesto non risulti che si intende fare riferimento a qualche altra disposizione. (c) Le parole che seguono i termini “compreso/i”, “include/ono”, “in particolare” o qualsiasi altra espressione simile sono da intendersi come illustrative e non limitano il senso delle parole che precedono tali termini. (d) I titoli delle Condizioni generali sono indicati solo per comodità e non influiscono sulla loro interpretazione. 1.3 Il Contratto, compresi gli eventuali allegati, disciplina i Servizi che CreditLogic dovrà fornire al Cliente, ad esclusione di qualsiasi altro termine e condizione. Completando l’Ordine, il Cliente accetta di essere vincolato ai termini e alle condizioni del Contratto.
2. Servizi
2.1 In considerazione del pagamento da parte del Cliente dei Corrispettivi e in conformità con i termini e alle condizioni del Contratto, CreditLogic concede al Cliente un diritto e una licenza non esclusivi e non trasferibili, senza il diritto di concedere sottolicenze, per consentire agli Utenti Autorizzati di utilizzare i Servizi e la Documentazione durante il Periodo di validità esclusivamente per le finalità aziendali interne del Cliente. 2.2 Fatta salva nella misura espressamente consentita dal Contratto o quella consentita da qualsiasi legge applicabile che non possa essere esclusa per accordo, il Cliente non dovrà (e dovrà fare in modo che i suoi Utenti Autorizzati non debbano): (a) affittare, noleggiare, fornire sotto-licenze, trasferire, assegnare, distribuire, condividere o altrimenti sfruttare commercialmente o fornire l’accesso ai Servizi o alla Documentazione a terzi, salvo quanto esplicitamente consentito nel Contratto; (b) copiare, alterare, modificare o creare opere derivate o distribuire tutti o parte dei Servizi o della Documentazione; (c) utilizzare tecniche di compilazione inversa, decompilazione o disassemblaggio o metodi simili per determinare la struttura del progetto, i concetti o il metodo di costruzione dei Servizi, o replicare la funzionalità dei Servizi per qualsiasi scopo; (d) memorizzare, distribuire o trasmettere qualsiasi materiale durante l’utilizzo dei Servizi che sia osceno, minaccioso, diffamatorio, nocivo, molesto, discriminatorio, offensivo, illegale o che violi i diritti di proprietà intellettuale di terzi o altri diritti personali o di proprietà; (e) memorizzare, distribuire o trasmettere durante l’utilizzo dei Servizi qualsiasi virus; (f) interferire o interrompere l’integrità o le prestazioni dei Servizi o dei dati in essi contenuti; (g) tentare di ottenere un accesso non autorizzato ai Servizi o ai relativi sistemi o reti; oppure (h) manipolare, eludere o alterare le caratteristiche di sicurezza dei Servizi o eludere qualsiasi protezione tecnica delle licenze per qualsiasi motivo. 2.3 Il Cliente dovrà garantire che il numero di Utenti Autorizzati in qualsiasi momento non superi il numero massimo stabilito nell’Ordine o altrimenti concordato per iscritto con CreditLogic di volta in volta. 2.4 Il Cliente dovrà garantire che ciascun Utente Autorizzato mantenga una password sicura per l’utilizzo dei Servizi e che ciascun Utente Autorizzato mantenga tale password riservata e non la condivida con nessun’altra persona. 2.5 Il Cliente prende atto di essere l’unico responsabile di garantire che il suo utilizzo (e quello dei suoi Utenti Autorizzati) dei Servizi e della Documentazione sia conforme ai termini del Contratto e di essere responsabile di tutti gli atti e le omissioni che si verificano attraverso i profili di ciascun Utente Autorizzato. 2.6 CreditLogic può sospendere temporaneamente l’accesso del Cliente e/o di uno qualsiasi dei suoi Utenti Autorizzati a una parte o a tutti i Servizi se CreditLogic determina ragionevolmente che: (a) si verifica una minaccia o un attacco ai Servizi (compreso un attacco di negazione del servizio) o un altro Evento di Forza Maggiore; (b) l’Utente utilizza i Servizi in violazione del Contratto; o (c) l’Utente è inadempiente rispetto ai propri obblighi di pagamento (ogni sospensione di questo tipo è una “Sospensione del Servizio”). 2.7 CreditLogic comunicherà al Cliente i motivi della Sospensione del Servizio e le misure che il Cliente dovrà adottare per dimostrare a CreditLogic che tali motivi non sussistono più e che la sospensione del Servizio deve essere terminata. CreditLogic non sarà in alcun modo responsabile di eventuali perdite o danni derivanti dalla Sospensione del Servizio e il Cliente non avrà diritto ad alcun rimborso per la Sospensione del Servizio. 2.8 I diritti previsti dalla clausola 2 sono concessi esclusivamente al Cliente e non si considerano concessi a nessuna filiale, holding o altra entità del gruppo del Cliente.
3. Dati del cliente
3.1 Il Cliente dovrà: (a) essere l’unico responsabile per la legalità, l’affidabilità, l’integrità, l’accuratezza e la qualità dei Dati del Cliente e per l’adozione di misure appropriate per l’archiviazione e il back-up dei Dati del Cliente; e (b) seguire tutte le indicazioni, le istruzioni e le richieste presentate o elaborate da CreditLogic di volta in volta per quanto riguarda il formato e la configurazione dei dati che il Cliente desidera caricare o inserire sulla Piattaforma. 3.2 Ciascuna parte si impegna a rispettare i rispettivi obblighi previsti dalla normativa sulla protezione dei dati in relazione all’esecuzione del Contratto. 3.3 Nella misura in cui i dati personali compresi nei Dati del Cliente sono oggetto di trattamento da parte di CreditLogic nell’esecuzione dei Servizi, le parti convengono che: (a) CreditLogic tratterà tali dati personali, i cui dettagli sono indicati nell’Ordine, in relazione alla fornitura dei Servizi per la durata del Periodo. Gli obblighi e i diritti del Cliente sono quelli stabiliti nel Contratto; (b) CreditLogic tratterà tali dati personali solo in conformità alle istruzioni documentate del Cliente, anche per quanto riguarda il trasferimento di dati personali in un paese terzo e solo nella misura strettamente necessaria per l’esecuzione del Contratto; (c) CreditLogic si assicurerà che le persone da essa autorizzate al trattamento di tali dati personali siano vincolate da adeguati obblighi di riservatezza; (d) CreditLogic implementerà le misure di sicurezza tecniche e organizzative necessarie per adempiere ai propri obblighi di sicurezza dei dati ai sensi della normativa sulla protezione dei dati; (e) CreditLogic può incaricare dei subappaltatori per il trattamento di tali dati personali, a condizione che informi il Cliente di qualsiasi aggiunta o sostituzione di tali subappaltatori, dando al Cliente l’opportunità di opporsi a tali modifiche; (f) qualora un subappaltatore di CreditLogic tratti tali dati personali per conto del Cliente, CreditLogic si assicurerà di sottoscrivere un contratto scritto tra CreditLogic e il subappaltatore contenente clausole equivalenti a quelle imposte a CreditLogic nella clausola 3.3. Se un subappaltatore non rispetta i propri obblighi di protezione dei dati, CreditLogic rimarrà pienamente responsabile nei confronti del Cliente per l’adempimento degli obblighi del subappaltatore; (g) tenendo conto della natura del trattamento, CreditLogic assisterà il Cliente implementando misure tecniche e organizzative adeguate per consentire al Cliente di soddisfare le richieste degli interessati di esercitare i propri diritti ai sensi della normativa sulla protezione dei dati; (h) CreditLogic assisterà il Cliente, a sue spese, nel garantire il rispetto dei suoi obblighi in materia di sicurezza dei dati personali, di valutazione dell’impatto sulla protezione dei dati e di consultazione preventiva ai sensi della normativa sulla protezione dei dati; (i) CreditLogic, su indicazione del Cliente, cancellerà o restituirà tali dati personali al Cliente alla cessazione del Contratto, a meno che CreditLogic non sia obbligata dalla legge applicabile a conservare i dati personali; (j) CreditLogic (i) metterà a disposizione del Cliente tutte le informazioni ragionevolmente necessarie per dimostrare l’osservanza degli obblighi di cui alla clausola 3.3; e (ii) consentirà e assisterà nelle verifiche, comprese le ispezioni, condotte dal Cliente o da un altro revisore incaricato dal Cliente, al fine di garantire l’osservanza degli obblighi di cui alla clausola 3.3, compresi i suoi obblighi in materia di sicurezza dei dati ai sensi della normativa sulla protezione dei dati; (k) CreditLogic informerà immediatamente il Cliente se, a suo parere, dovesse ricevere dal Cliente un’istruzione che violerebbe la normativa sulla protezione dei dati; (l) CreditLogic informerà tempestivamente il Cliente dopo essere venuta a conoscenza di qualsiasi violazione dei dati personali che riguardi tali dati personali e fornirà al Cliente la cooperazione e l’assistenza ragionevolmente necessarie per adempiere a qualsiasi obbligo di segnalazione che possa applicarsi in relazione a tale violazione; e (m) CreditLogic potrà trasferire tali dati personali al di fuori dello Spazio Economico Europeo (SEE) nel corso della fornitura dei Servizi, a condizione che tale trasferimento avvenga in conformità con la normativa sulla protezione dei dati.
4. Pagamenti
4.1 I Corrispettivi dovuti dal Cliente ai sensi del Contratto e le fasi in cui CreditLogic avrà il diritto di emettere fatture per tali Corrispettivi sono indicati nell’Ordine. 4.2 Il Cliente riconosce di poter sottoscrivere diversi livelli di diritti di utilizzo dei Servizi. Il Cliente può richiedere un aumento o una diminuzione dei propri diritti d’uso e le relative modifiche ai Corrispettivi da pagare, dandone comunicazione a CreditLogic. Tali modifiche sono soggette al consenso di CreditLogic. 4.3 Il Cliente dovrà pagare i Corrispettivi fatturati ai sensi del Contratto a CreditLogic entro trenta (30) giorni dalla data della fattura. 4.4 Tutti gli importi dovuti dal Cliente ai sensi del Contratto saranno pagati senza diritto di compensazione o contropretesa, senza deduzioni o trattenute e sul conto bancario di volta in volta indicato da CreditLogic. 4.5 Se il Cliente non pagasse un qualsiasi importo entro la data di scadenza applicabile ai sensi del Contratto, senza pregiudizio per qualsiasi altro diritto o rimedio a sua disposizione, CreditLogic potrà: (a) addebitare al Cliente gli interessi sull’importo scaduto, dalla data di scadenza fino alla data di pagamento, al tasso del tre per cento (3%) sopra il tasso EURIBOR a 1 mese; e/o (b) sospendere i Servizi in conformità alla clausola 2.6. 4.6 Tutti gli importi e i Corrispettivi indicati o a cui si fa riferimento nel Contratto sono al netto dell’imposta sul valore aggiunto e di qualsiasi altra imposta sulle vendite applicabile.
5. Garanzie e dichiarazioni
5.1 CreditLogic garantisce al Cliente che: (a) ha il diritto di stipulare il Contratto e di concedere al Cliente la licenza d’uso dei Servizi e della Documentazione come previsto dal Contratto; (b) i Servizi saranno conformi in tutti gli aspetti materiali alla Specifica; (c) nel caso in cui il Cliente notifichi a CreditLogic un difetto o un’anomalia dei Servizi, in conseguenza dei quali essi non siano conformi alle garanzie di cui alla clausola 5.1(b), CreditLogic, come unico ed esclusivo rimedio del Cliente, si adopererà in modo commercialmente ragionevole per correggere prontamente tale non conformità, il che può includere, a discrezione di CreditLogic, la riparazione o la sostituzione dell’elemento non conforme dei Servizi. 5.2 Ciascuna parte dichiara e garantisce all’altra parte che: (a) ha pieni poteri e autorità per eseguire e consegnare il Contratto e per rispettarne le disposizioni, nonché per adempiere a tutti i suoi obblighi ed esercitare tutti i suoi diritti ai sensi dello stesso; (b) ha intrapreso tutte le azioni necessarie per autorizzare l’esecuzione e la consegna del Contratto e il Contratto costituisce i suoi obblighi legali, validi e vincolanti, applicabili nei suoi confronti in conformità ai suoi termini, ad eccezione di quanto l’esecuzione possa essere limitata da qualsiasi legge in materia di bancarotta, insolvenza, amministrazione o simili che riguardi i diritti dei creditori in generale; e (c) rispetterà tutte le leggi applicabili per quanto riguarda l’esercizio dei suoi diritti e l’adempimento dei suoi obblighi ai sensi del Contratto 5.3 Salvo quanto espressamente stabilito nel Contratto, tutte le garanzie, le condizioni, le rappresentazioni, le dichiarazioni, i termini e le disposizioni espresse o implicite per legge, per il diritto comune o altro sono qui escluse nella misura massima consentita dalla legge.
6. Limitazione di responsabilità
6.1 Nessuna disposizione del Contratto intende limitare o escludere la responsabilità di una delle parti per (a) morte o lesioni personali causate da negligenza; (b) frode; (c) violazione intenzionale del Contratto; o (d) qualsiasi altra responsabilità che non può essere esclusa o limitata ai sensi della legge applicabile. 6.2 Fatta salva la clausola 6.1 e salvo il caso di violazione delle clausole 4 o 11, la responsabilità complessiva di ciascuna delle parti ai sensi del Contratto per qualsiasi perdita o danno, sia per contratto, che per illecito (inclusa la negligenza) o altro, derivante da o in relazione al Contratto o altro, dovrà superare in ogni caso le somme pagate dal Cliente a CreditLogic ai sensi del Contratto nei dodici mesi precedenti l’evento che ha dato origine alla relativa richiesta. 6.3 In nessun caso una delle parti sarà responsabile ai sensi del Contratto per perdite o danni speciali, incidentali, indiretti o consequenziali, compresi i danni o i costi sostenuti a causa di perdita di tempo, perdita di risparmi, perdita di dati o perdita di profitti.
7. Proprietà
7.1 CreditLogic (e/o i suoi licenziatari) è titolare di tutti i Diritti di Proprietà Intellettuale dei Servizi, della Piattaforma, della Documentazione e delle Informazioni Riservate di CreditLogic (collettivamente, il “Materiale CreditLogic”). Ad eccezione di quanto espressamente indicato nel Contratto, il Contratto non concede al Cliente alcun diritto sui Materiali CreditLogic. 7.2 Il Cliente (e/o i suoi licenziatari) è titolare di tutti i Diritti di Proprietà Intellettuale sui Dati del Cliente. Il Cliente concede a CreditLogic una licenza non esclusiva, a titolo gratuito, mondiale e sotto-licenziabile per la durata del Periodo di utilizzo dei Dati del Cliente ai fini della fornitura dei Servizi.
8. Indennità per la proprietà intellettuale
8.1 CreditLogic dovrà difendere, indennizzare e sollevare il Cliente da qualsiasi responsabilità da e contro qualsiasi perdita, danno, responsabilità, sentenza, sanzione, multa, costi e spese (incluse le spese legali ragionevoli) (“Perdite”) che possano essere sostenute da una delle Parti in relazione a reclami, richieste, cause o procedimenti (“Reclami”) presentati o intentati contro il Cliente derivanti da o in relazione a qualsiasi violazione o presunta violazione dei Diritti di Proprietà Intellettuale di terzi in conseguenza dell’uso dei Servizi da parte del Cliente in conformità ai termini e alle condizioni del Contratto, a condizione che: (a) il Fornitore sia informato tempestivamente di qualsiasi Richiesta di risarcimento; (b) Il Cliente non presenti alcuna ammissione senza il previo consenso scritto del Fornitore; (c) il Fornitore abbia l’autorità esclusiva di difendere o risolvere la Richiesta di risarcimento; e (d) il Cliente fornisca una ragionevole cooperazione al Fornitore nella difesa e nella risoluzione di tale Richiesta di risarcimento, a spese del Fornitore. 8.2 Se in qualsiasi momento viene formulata un’accusa di violazione dei Diritti di Proprietà Intellettuale in relazione ai Servizi, o se a ragionevole giudizio di CreditLogic è probabile che tale accusa venga formulata, CreditLogic potrà: (a) cercare di ottenere a proprie spese per il Cliente il diritto di continuare ad utilizzare i Servizi o (b) modificare o sostituire i Servizi in modo da evitare la violazione, senza pregiudicare le prestazioni complessive, risarcendo al Cliente qualsiasi perdita di utilizzo durante tale modifica o sostituzione. 8.3 L’indennità di cui alla clausola 8 non si applica, e CreditLogic non avrà alcuna responsabilità, in relazione a: (a) qualsiasi reclamo per violazione che risulti dalla combinazione, dal funzionamento o dall’uso dei Servizi o della Documentazione forniti al Cliente ai sensi del Contratto con software, hardware e materiali non forniti o raccomandati da CreditLogic ai sensi del Contratto, se tale violazione sarebbe stata evitata dall’uso dei Servizi o della Documentazione senza tali software, hardware o materiali; o (b) qualsiasi reclamo che risulti da qualsiasi uso dei Servizi o della Documentazione non conforme ai termini del Contratto.
9. Indennità del cliente
9.1 Il Cliente si impegna a difendere, indennizzare e sollevare CreditLogic da ogni responsabilità da e contro qualsiasi Perdita in relazione a Richieste di risarcimento presentate o intentate contro CreditLogic in conseguenza dell’uso dei Servizi da parte del Cliente in modo diverso da quello previsto dai termini e dalle condizioni del Contratto.
10. Termine e cessazione
10.1 Il Contratto avrà effetto a partire dalla Data di inizio e resterà in vigore per un periodo iniziale di dodici (12) mesi (la “Durata iniziale”), a meno che non venga risolto anticipatamente in conformità ai termini contrattuali. Il Contratto si rinnoverà automaticamente senza preavviso per un ulteriore periodo di dodici (12) mesi l’ultimo giorno del Periodo iniziale (la “Data di rinnovo”) e ad ogni decorrenza annuale della Data di rinnovo, a meno che non venga risolto in conformità ai termini contrattuali. 10.2 Ciascuna parte potrà recedere dal Contratto in qualsiasi momento dopo la scadenza del Periodo iniziale, dandone comunicazione scritta all’altra parte con un preavviso di novanta (90) giorni. 10.3 Una parte (la “Parte Attrice”) potrà risolvere il Contratto con effetto immediato mediante comunicazione scritta all’altra parte (la “Parte Inadempiente”) in qualsiasi momento dopo il verificarsi di un evento specificato nella sotto-clausola 10.4 in relazione alla Parte Inadempiente. 10.4 Gli eventi sono: (a) la Parte inadempiente viola un obbligo sostanziale previsto dal Contratto e, se la violazione può essere sanata, non vi pone rimedio entro trenta (30) giorni a partire dal giorno successivo al ricevimento di una comunicazione scritta della Parte Attrice che fornisca dettagli adeguati sulla violazione e richieda alla Parte Inadempiente di porvi rimedio; (b) viene presentata una petizione o viene emesso un ordine o viene approvata una risoluzione per il fallimento o la liquidazione della Parte Inadempiente o di una delle sue sussidiarie; o (c) viene intrapresa un’azione dai suoi funzionari o da qualsiasi altra persona per la liquidazione, lo scioglimento o la cancellazione della Parte Inadempiente o di una delle sue sussidiarie; o (d) la Parte Inadempiente o una delle sue sussidiarie diventa insolvente o non è in grado di pagare i propri debiti alla scadenza o la Parte Inadempiente o una delle sue sussidiarie interrompe o minaccia di interrompere i pagamenti in generale o dichiara o minaccia di dichiarare una moratoria rispetto a tutti o a una parte dei propri debiti o stipula un concordato o altro accordo con i propri creditori in generale; o (e) qualsiasi azione viene intrapresa da una qualsiasi persona per nominare un curatore, amministratore, curatore amministrativo, esaminatore, fiduciario o funzionario simile della Parte Inadempiente o di una delle sue sussidiarie o qualsiasi proprietà o attività della Parte Inadempiente o di una delle sue sussidiarie o qualsiasi curatore, amministratore, curatore amministrativo, esaminatore, fiduciario o funzionario simile viene nominato; o (f) qualsiasi fatto analogo a uno qualsiasi degli eventi a cui si fa riferimento nelle clausole 10.4(b) a (e) si verifica in qualsiasi giurisdizione applicabile. 10.5 Gli ulteriori diritti e obblighi di ciascuna parte ai sensi del Contratto cesseranno immediatamente al momento della risoluzione del Contratto stesso, tuttavia la risoluzione non pregiudica i diritti e gli obblighi maturati dalle parti (compreso il diritto a essere indennizzati ai sensi del Contratto) alla data della risoluzione, o qualsiasi disposizione che, per il suo significato o effetto, è destinata a mantenere la propria validità anche successivamente alla risoluzione, incluse le clausole da 6 a 15.
11. Riservatezza
11.1 Ciascuna parte manterrà riservate tutte le informazioni ad essa divulgate (sia per iscritto, oralmente, in formato digitale, tramite dimostrazione o con qualsiasi altro mezzo, sia prima, durante o dopo la Data di inizio, sia direttamente che indirettamente e sia che esse siano designate come riservate o che dovrebbero ragionevolmente essere considerate riservate ai sensi o in relazione al Contratto dall’altra parte, comprese le informazioni relative alle operazioni, ai procedimenti, ai piani o alle intenzioni, ai prodotti, ai servizi, al know-how, ai segreti commerciali, al software, alle opportunità di mercato e agli affari commerciali dell’altra parte (“Informazioni riservate”) e non le utilizzerà per scopi diversi dall’esecuzione del Contratto o le divulgherà a terzi senza il previo consenso scritto dell’altra parte; a condizione che ciascuna parte possa divulgare Informazioni riservate ai propri funzionari, direttori, dipendenti e agenti che hanno bisogno di conoscere tali Informazioni riservate (collettivamente, i “Rappresentanti”) fintantoché tali Rappresentanti siano informati della natura riservata delle Informazioni riservate e accettino di mantenere la riservatezza di tali Informazioni riservate in conformità con i termini del Contratto. 11.2 La clausola 11.1 non si applica a qualsiasi: (a) informazione di dominio pubblico, non in seguito a violazione del Contratto; (b) informazione in possesso della parte ricevente prima della divulgazione di cui sopra; (c) informazione ottenuta da terzi che sono liberi di divulgarla; o (d) informazione divulgata correttamente in virtù di un obbligo di legge, di un ordine di un tribunale della giurisdizione competente o di un’autorità di regolamentazione competente. 11.3 CreditLogic potrà identificare il Cliente, con nome e logo, come cliente di CreditLogic nei suoi comunicati stampa, materiali di marketing, proposte, elenchi di clienti e altri documenti simili, salvo che sia espressamente concordato diversamente nell’Ordine. 11.4 Gli obblighi di entrambe le parti in materia di divulgazione e riservatezza resteranno in vigore nonostante la risoluzione del Contratto.
12. Forza maggiore
12.1 Se e nella misura in cui una delle parti (la “Parte Interessata”) è impedita, ostacolata o ritardata da o nell’adempimento di uno qualsiasi dei suoi obblighi ai sensi del Contratto da circostanze che non rientrano nella sua ragionevole capacità di controllo, tra cui cataclismi, condizioni meteorologiche avverse, inondazioni, fulmini, incendi, controversie commerciali, scioperi, serrate, atti o omissioni di governi o di altre autorità competenti, atti di terrorismo, guerre, operazioni militari, sommosse, tumulti civili e atti o omissioni di terzi per i quali la Parte Interessata non è responsabile (“Forza Maggiore”), gli obblighi della Parte Interessata ai sensi del Contratto sono sospesi fino a quando l’evento di Forza Maggiore persiste e nella misura in cui è impedita, ostacolata o ritardata. 12.2 La Parte Interessata comunicherà tempestivamente all’altra parte (l’”Altra Parte”) l’entità e la durata stimata di tale incapacità di adempiere ai propri obblighi (“Notifica di Forza Maggiore”) e, al cessare dell’evento di Forza Maggiore, comunicherà al Cliente tale cessazione. 12.3 Nel caso di una Notifica di Forza Maggiore, se la Forza Maggiore si protrae per più di trenta (30) giorni dalla data della Notifica di Forza Maggiore, l’Altra Parte può risolvere il Contratto con un preavviso scritto di almeno quindici (15) giorni alla Parte Interessata dopo la scadenza del suddetto periodo di trenta (30) giorni, FERMO RESTANDO CHE tale preavviso si riterrà non dato nel caso in cui la notifica di cessazione della Forza Maggiore data ai sensi della clausola 12 sia ricevuta dall’Altra Parte prima della scadenza del preavviso di quindici (15) giorni.
13. Risoluzione delle controversie
13.1 Le parti si impegnano a compiere ogni ragionevole sforzo per risolvere qualsiasi controversia o reclamo derivante dal Contratto. 13.2 Qualora le parti non riescano a risolvere tali controversie entro quattordici (14) giorni, ciascuna di esse può sottoporre la controversia ai rispettivi direttori generali delle parti, che si incontreranno in buona fede per cercare di risolvere la controversia. Se la controversia non viene risolta entro quattordici (14) giorni da tale rinvio ai rispettivi direttori generali delle parti, ciascuna di esse può sottoporre la controversia a una mediazione non vincolante da svolgersi secondo le procedure del Centre for Effective Dispute Resolution (“CEDR”) allora in vigore. Tale mediazione sarà condotta in Irlanda da un mediatore concordato tra le parti o, se le parti non riescono a trovare un accordo su un mediatore entro quattordici (14) giorni dal deferimento della controversia alla mediazione, da un mediatore nominato dal CEDR.
14. Varie
14.1 Il Contratto contiene l’intero accordo tra le parti in relazione al suo oggetto, sostituisce tutti i precedenti accordi e intese tra le parti in relazione al suo oggetto e non può essere modificato se non mediante uno strumento scritto firmato dai rappresentanti debitamente autorizzati delle parti. Ciascuna delle parti riconosce e concorda che, nel sottoscrivere il Contratto, non fa affidamento e non avrà alcun rimedio rispetto a qualsiasi impegno, promessa, assicurazione, dichiarazione, rappresentazione, garanzia o intesa (sia in forma scritta che orale) di qualsiasi persona (sia essa parte del Contratto o meno) in relazione all’oggetto del Contratto, ad eccezione di quanto espressamente stabilito nel Contratto. 14.2 Nulla di quanto contenuto nel Contratto creerà, o si riterrà che crei, una collaborazione o un rapporto tra principale e agente o tra datore di lavoro e dipendente tra le parti e/o qualsiasi loro dipendente, agente o subappaltatore. 14.3 Se una qualsiasi disposizione del Contratto è ritenuta parzialmente nulla o inapplicabile da un tribunale o da un organo della giurisdizione competente o in virtù di una legge a cui è soggetta o per qualsiasi altra ragione, sarà nulla o inapplicabile solo in quella misura e non oltre e la validità e l’applicabilità di qualsiasi altra disposizione del Contratto non ne risentirà. 14.4 Nessun ritardo, negligenza o rinuncia da parte di una delle parti nell’applicazione di un termine o di una condizione del Contratto sarà o sarà considerato una rinuncia o pregiudicherà in alcun modo qualsiasi diritto di tale parte ai sensi del Contratto. 14.5 Qualsiasi avviso notificato ai sensi del Contratto sarà sufficientemente notificato se inviato per posta elettronica o per posta al luogo di lavoro abituale o all’ultimo luogo di lavoro conosciuto del destinatario e la prova di spedizione nel caso di una lettera o la prova di trasmissione nel caso di una e-mail è la prova conclusiva della ricezione da parte del destinatario a tempo debito. 14.6 Nessuna delle parti avrà il diritto di cedere, trasferire, addebitare o gestire in altro modo i propri diritti o obblighi ai sensi del Contratto senza previo consenso scritto dell’altra parte. Tale consenso non dovrà essere irragionevolmente negato o ritardato. 14.7 Salvo diversa indicazione nel Contratto, i diritti e i rimedi di ciascuna Parte sono cumulativi e non esclusivi di qualsiasi altro diritto o rimedio previsto dalla legge.
15. Legge applicabile
Il Contratto sarà disciplinato e interpretato in conformità alle leggi irlandesi e, fatta salva la clausola 13, ciascuna delle parti si sottopone alla giurisdizione esclusiva dei tribunali irlandesi per la risoluzione delle controversie derivanti da o in relazione al Contratto.